Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2621 del codice civile).

      1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma:

              1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;

              2) le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;

          b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.